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Scuola, aumentano in Abruzzo gli studenti disabili |
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Registrato in dieci anni un incremento del 45,8%. Leonzio (Cisl): occorre stabilizzare i docenti di sostegno
PESCARA. «In Abruzzo gli studenti disabili sono aumentati del 45,8% in dieci anni, è dunque necessaria un’assunzione di responsabilità da parte degli organi competenti, incrementando, in particolare, le attività e le iniziative di coordinamento e di indirizzo finalizzate soprattutto alla stipula di accordi di programma regionali per l’ottimizzazione e l’uso delle risorse». E’ quanto afferma il segretario regionale della Cisl-Scuola, Andrea Leonzio, commentando gli ultimi dati relativi all’incremento degli alunni con disabilità. Da un’elaborazione dell’Istituto di ricerca Irsef-Irfed Federico Caffè della Cisl-Scuola Abruzzo su dati del Ministero dell’Istruzione, infatti, emerge un aumento annuo, a partire dal periodo 2000-2001, di circa il 5%, con una variazione complessiva, al 2011, pari al 45,8%. In particolare mentre nell’anno scolastico 2000-2001, su un totale di 190.470 alunni, qu elli con disabilità erano 3.552, nell’anno 2010-2011, con una popolazione scolastica di 179.487 unità, gli alunni con disabilità sono arrivati a 5.179. La tipologia di disabilità più diffusa (3.318 alunni) è quella intellettiva, mentre percentuali inferiori riguardano la disabilità visiva (83 alunni), quella uditiva (132) e quella motoria (239). Significativo, inoltre, il dato relativo alle altre disabilità, come problemi psichiatrici precoci, sindrome di iperattività, disturbi specifici di apprendimento (1.407 alunni). Il 6,2% degli alunni disabili è composto da stranieri, mentre ha problemi di disabilità l’1,8% del totale degli alunni provenienti da altri Paesi. In questi ultimi anni, rileva la Cisl Abruzzo, l’aumento degli alunni con disabilità, è stato compensato dall’incremento della dotazione organica per il sostegno, seppur in modo inferiore rispetto al resto d’Italia. I docenti di sostegno, infatti, rappresentano attualmente il 12% del totale dei docenti, con un aumento negli ultimi dieci anni del 4,8%, contro la media nazionale del 6%. «Analizzando i dati a livello di classe», osserva Leonzio, «si rileva che in media, in Abruzzo, gli alunni con disabilità sono due per classe, mentre la media italiana è di poco più di uno per classe. Bisogna perciò proseguire quel processo di stabilizzazione dei docenti di sostegno diretto a garantire continuità al supporto pedagogico e didattico». Il segretario regionale della Cisl Sc uola torna quindi a ribadire la necessità di un Patto per la scuola - proposta avanzata proprio da Leonzio nei mesi scorsi -, con lo scopo di «incrementare la costituzione di reti territoriali di scuole per promuovere, da una parte, attività formative dedicate al personale specializzato e, dall’altra, azioni a favore dell’inclusione, rendendo così il sistema più rispondente alle diverse esigenze». «Occorre inoltre stabilire azioni di raccordo e di sinergia fra gli enti territoriali (Regione, Ufficio scolastico regionale, Province, Comuni, Asl, cooperative e comunità) e le istituzioni scolastiche», aggiunge il segretario, «per la ricognizione e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio. A tal fine lo strumento operativo più adeguato è senza dubbio quello dei tavoli di concertazione».
di Lorenzo Dolce Fonte: Il Centro 17/02/2012 |
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Tempo di iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 |
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È stata una Circolare Ministeriale del 29 dicembre scorso a fissare le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, determinando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio prossimo. Ne analizziamo le parti che direttamente e indirettamente riguardano gli alunni con disabilità
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Princìpi che vanno consolidandosi |
Sono quelli dell'inderogabilità dei diritti costituzionalmente garantiti - nella fattispecie delle ore di sostegno in deroga agli alunni con disabilità - e quelli del risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali, come ben dimostra una recente Sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna. Il tutto per altro senza mai dimenticare che l'enfasi posta sulle ore di sostegno non deve mai far passare in sordina l'importanza costituita - per un'effettiva qualità dell’inclusione - dai docenti curricolari, che però devono essere sufficientemente preparati e avere classi non numerose, come più volte è stato ripetuto sia dagli esperti che dalle famiglie
Ci siamo già occupati, qualche settimana fa, di quelle Sentenze emanate dal Tribunale Amministrativo (TAR) della Sardegna che oltre a chiedere l'immediata integrazione delle ore di sostegno mancanti, hanno anche - fatto nuovo - sancito direttamente il risarcimento dei danni esistenziali, oltreché delle spese processuali. Cediamo oggi la parola a Salvatore Nocera, che commenta per noi una di quelle Sentenze.
La Sentenza del TAR della Sardegna (Sezione Prima) n. 1102 del 2 novembre scorso, depositata il 17 novembre successivo, è assai interessante perché conferma un orientamento sempre più consolidato, vale a dire quello della condanna dell'Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni esistenziali, a causa della mancata assegnazione di un'intera cattedra di sostegno ad alunni certificati con grave disabilità.
Ecco la motivazione di quella Sentenza: «L'operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola è illegittimo. [...] Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la L. n° 449 del 1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all'alunno bisognevole, l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare. [...] Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale". [...] Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell'Amministrazione scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte dell'intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi ripetutamente rammentati da questo T.A.R. [grassetti nostri]».
Ebbene, da questa motivazione emerge con chiarezza che, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, l'Amministrazione non può trincerarsi, per negare le ore di sostegno secondo le effettive esigenze, dietro la giustificazione burocratica che l'organico assegnato non consente di fornire ore aggiuntive. Infatti la Sentenza cita l'articolo 40, comma 1 della Legge 449/97, confermata dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, in base alla quale i Dirigenti Scolastici possono - e dopo quel pronunciamento della Corte Costituzionale debbono - stipulare contratti per la nomina di docenti in esubero rispetto all'organico assegnato.
La Sentenza del TAR della Sardegna è importante pure per la motivazione della condanna dell'Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali; il Giudice, infatti, fa scaturire tale condanna dal comportamento protratto di omissione dell'Ufficio Scolastico Regionale nell'assegnare il maggior numero di ore di sostegno, malgrado fossero state regolarmente richieste dalla scuola. E l'effetto di quel comportamento omissivo è stata la sofferenza dell'alunno, costretto ad avere un numero di ore di sostegno inferiori a quelle che gli spettavano, sulla base delle sue effettive esigenze documentate nella Diagnosi Funzionale e nel PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06.
E ancora, è interessante l'ammontare del risarcimento stabilito dal TAR in modo equitativo in 1.000 euro per ogni mese di ritardo. A differenza poi di altre analoghe decisioni, questa Sentenza condanna l'Amministrazione anche alla rifusione delle spese di causa sostenute dai genitori dell'alunno. Troppo spesso, infatti, i TAR avevano compensato le spese, con la motivazione che non fosse sufficientemente motivato il danno non patrimoniale o che la questione posta era piuttosto nuova e quindi giustificava la resistenza dell'Amministrazione. Questo provvedimento, invece, è chiarissimo nel condannare alle spese l'Amministrazione, poiché essa doveva ormai conoscere quanto stabilito dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e cioè che un diritto costituzionalmente garantito, come quello al sostegno in deroga per l'inclusione di alunni con gravi disabilità, non può essere affievolito per problemi di tagli al pubblico bilancio. Quindi sembra proprio che si stia ormai consolidando il principio sia dell'inderogabilità dei diritti costituzionalmente garantiti, sia del risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali.
Non va mai per altro dimenticato, per concludere, che l'enfasi posta sulle ore di sostegno, non deve far passare in sordina l'importanza costituita, per un'effettiva qualità dell’inclusione, dai docenti curricolari che però debbono essere sufficientemente preparati e avere classi non numerose, come più volte è stato ripetuto dagli esperti e dalle famiglie.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento (martedì 27 dicembre 2011 12:39)
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No a questa superficialità nella formazione dei docenti per il sostegno! |
Niente laurea specifica in Scienze della Formazione e nemmeno il possesso di un titolo di specializzazione in attività di sostegno, oltre a una differenziazione di punteggi rispetto alle esperienze svolte nel settore, che lascia quanto meno perplessi: e così il vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Salvatore Nocera - ritenendo una tale superficialità nella formazione dei futuri docenti per il sostegno lesiva della qualità dell'inclusione scolastica - scrive ai responsabili dell'Agenzia Nazionale dello Sviluppo per l'Autonomia Scolastica e ai referenti del Ministero, per chiedere di rivedere almeno nei punti evidenziati quel recente bando sulla «creazione di graduatorie regionali di tutor per i corsi inerenti il progetto di riqualificazione/riconversione professionale sul sostegno»
«Le Associazioni di persone con disabilità non sono disponibili ad accettare una tale superficialità nella formazione dei futuri docenti per il sostegno»: questo il commento di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), dopo avere esaminato il recente Decreto n. 273 dell'ANSAS (Agenzia Nazionale dello Sviluppo per l'Autonomia Scolastica, ex INDIRE), prodotto il 12 dicembre scorso e avente come scopo «la creazione di graduatorie regionali di tutor per i corsi inerenti il progetto di riqualificazione/riconversione professionale sul sostegno».
Per questo, dunque, lo stesso Nocera ha inviato nei giorni scorsi al direttore generale dell'ANSAS - ma anche ai vari altri referenti ministeriali coinvolti - una lettera in cui ha ulteriormente sottolineato come alcuni aspetti di quel Decreto, «ad avviso delle Associazioni che rappresento, siano profondamente lesivi della qualità dell'inclusione scolastica». In particolare, tale rilievo si riferisce agli articoli 3 e 5 del documento. Scrive infatti il vicepresidente della FISH che «il Decreto in oggetto - che deve selezionare tutor per la specializzazione per il sostegno all'inclusione scolastica - stranamente all'art. 3 tra i requisiti posseduti non richiede una laurea specifica in Scienze della Formazione, ma una qualunque laurea. Inoltre non è richiesto neppure il possesso del titolo di specializzazione in attività di sostegno». Guardando poi all'articolo 5, «lascia pure perplessi - aggiunge Nocera - la differenziazione di punteggio attribuito al punto Esperienze nel settore. Infatti, viene attribuito fino a un massimo di 3 punti per ogni anno di insegnamento sul sostegno nelle scuole secondarie (indifferente con o senza titolo di specializzazione); fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di insegnamento su sostegno nelle scuole primarie e nessun punto per chi ha svolto attività di insegnamento sul sostegno nella scuola dell'infanzia. Ci si chiede quale sia la ratio alla base di questa differenziazione, la quale, a mio avviso, offre il fianco a sicuro contenzioso per disparità ingiustificata di trattamento». La richiesta conclusiva, quindi, espressa con toni quanto mai perentori, è quella di rivedere il bando, almeno nei tre punti segnalati. (S.B.)
Ricordiamo ancora che il Decreto dell'ANSAS di cui si parla nel presente testo è visionabile cliccando qui.
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Gita scolastica negata a un bambino disabile - Interviene l'Associazione Carrozzine Determinate Abru |
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PESCARA. La scuola organizza una giornata per assistere a uno spettacolo teatrale, tutti i bambini vanno regolarmente con il pulmino, tranne uno che deve essere accompagnato dai genitori. Non per una punizione a causa di una nota, ma perché convive con una disabilità. È quanto successo nella scuola di Via Gioberti. «Per questa mattina - spiega il presidente dell'associazione Carrozzine determinate Claudio Ferrante, che ha raccolto la segnalazione della famiglia del bambino - tutti i ragazzi che frequentano quella scuola andranno all'auditorium De Cecco con mezzi comunali, un bambino che convive con la tetraparesi spastica no. Ai suoi genitori è stata fatta una richiesta particolare. Non solo quella di accompagnare il figlio all'auditorium, ma anche di restare tutto il tempo dello spettacolo perché non conoscendo il luogo vogliono l'assistenza di un famigliare per qualunque necessità ». I genitori del bambino, che frequenta la prima elementare, lavorano entrambi. Difficile adattarsi a questa richiesta. Il papà li accompagnerà e hanno chiesto a una baby sitter di restare le ore necessarie, ma trovano assurdo quanto successo e hanno deciso di rivolgersi all'associazione Carrozzine determinate di cui fanno parte per denunciare l'accaduto. «Una scuola - ha aggiunto Ferrante - quando organizza gite o eventi deve adottare comportamenti che non siano discriminatori. Questa è una discriminazione diretta come sancisce la legge, ed è inoltre una violazione deidiritti umani ribadita dalla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ma al di là degli articoli è umanamente inconcepibile che nel 2011 accadano queste cose. La scuola deve fare sopralluoghi prima, conoscere il posto dove andranno i ragazzi e garantire a tutti la possibilità di accedervi». Sulla richiesta della pres enza di un famigliare tutto il tempo Ferrante è chiaro: «È assurda, anche questo è un fattore discriminante. Tutti i bambini senza genitori, tranne uno. Questi episodi non devono accadere». di Evelina Frisa Fonte: ilcentro.gelocal.it 15/12/2011 |
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Il Tar dice ''sì'' alla continuità didattica |
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PALERMO. Riconosciuto il diritto di un minore disabile (autistico) alla continuità educativo-didattica. Lo ha deciso, con una sentenza del 13 ottobre scorso, il Tar di Palermo che ha accolto le richieste della madre del ragazzo. La vicenda ha inizio quando, al temine dell'anno scolastico 2009-2010, la madre, con apposita istanza, chiedeva all'amministrazione scolastica di garantire al minore, anche per l'anno scolastico successivo, la continuità educativo-didattica con la stessa insegnante di sostegno ovvero, solo nel caso di comprovata ed oggettiva indisponibilità di quest'ultima, con altra insegnante anch'essa in possesso di specifiche esperienze e competenze in materia di autismo (e in particolare con competenze in materia di comunicazione per scambio di simboli). L'Ufficio scolastico provinciale ha rigettato l'istanza sostenendo che l'esigenza di continuità didattica non potesse essere soddisfatta dovend o l'amministrazione, in sede di assegnazione degli insegnanti di sostegno, tenere conto esclusivamente del diritto di graduatoria ossia del punteggio vantato da ciascun insegnante. Avverso tale provvedimento la mamma del ragazzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, ha propoto ricorso innanzi al Tar, evidenziando che l'individuazione dell'insegnante di sostegno da assegnare al minore non potesse avvenire esclusivamente sulla base del diritto di graduatoria sussistendo in capo all'amministrazione scolastica l'obbligo di realizzare un effettivo contemperamento tra la piena realizzazione del diritto allo studio del disabile ed il diritto di graduatoria. Il Tar, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento dell'amministrazione scolastica giacchè la stessa «nell'ambito delle opportunità didattiche offerte dal diritto di graduatoria degli aspiranti insegnanti di sostegno» non ha provveduto «a garantire al minore la piena realizzazione del proprio diritto allo studio». Fonte: La Sicilia 04/11/2011 |
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Risarcite quello studente! (e una «valanga» di ricorsi è in arrivo...) |
 È davvero importante la Sentenza prodotta nei giorni scorsi dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania (Sezione di Salerno), che ha condannato il Ministero dell'Istruzione «al risarcimento del danno non patrimoniale», quantificandolo in 3.000 euro, per tutti gli anni in cui un alunno con disabilità è rimasto a scuola senza un adeguato sostegno. «Solo tra i nostri associati - commenta soddisfatto il responsabile dell'associazione napoletana Tutti a Scuola - sono più di mille gli alunni che hanno ottenuto dalla Giustizia Amministrativa un monte ore di sostegno adeguato alle loro esigenze. Tutti loro, insieme alle famiglie, sanno ora di avere diritto anche al risarcimento»
«Questa è una Sentenza che apre realmente le porte a una "valanga" di ricorsi. Solo tra i nostri associati, infatti, sono più di mille gli alunni che hanno ottenuto dalla Giustizia Amministrativa un monte ore di sostegno adeguato alle loro esigenze. Tutti loro, insieme alle famiglie, sanno ora di avere diritto anche al risarcimento». Ed è effettivamente motivata la soddisfazione di Antonio Nocchetti, presidente dell'associazione napoletana Tutti a Scuola, di fronte a un provvedimento importante come quello adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale ( TAR) della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, che con la Sentenza 1640/11, depositata l'11 ottobre scorso, ha accolto pienamente il ricorso presentato dai familiari di un ragazzo con disabilità, condannando il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca «al risarcimento del danno non patrimoniale a favore dei ricorrenti, quantificato in € 3.000 [grassetto nostro, N.d.R.]» e riferendosi sostanzialmente a tutti gli anni in cui l'alunno è rimasto a scuola senza un adeguato sostegno. Attenendosi dunque alla più recente giurisprudenza nazionale e senza far mancare nemmeno un prezioso riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (quest'ultima, si scrive nella Sentenza «all'art. 24 statuisce che gli Stati "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione", il quale deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile), il TAR Campano ha stabilito un significativo precedente, che secondo Nocchetti rischia di « minare le casse del Ministero di Mariastella Gelmini e del Tesoro e dimostra anche che avevamo visto giusto denunciando alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti la cattiva condotta della Pubblica Amministrazione, perché il comportamento degli uffici e dei dirigenti che negano il sostegno comporterà, di qui innanzi, un danno certo all'erario». Una denuncia che tra l'altro, lo ricordiamo, sta facendo il proprio corso, come abbiamo riferito qualche giorno fa (se ne legga cliccando qui), dopo l'apertura di uno specifico procedimento da parte della Procura di Napoli. (S.B.)
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Scuola: le tasse e le esenzioni |
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Un'utile panoramica - in vista del prossimo anno scolastico 2011- 2012 - di tutte le tasse scolastiche esistenti e anche delle categorie interessate ad eventuali esenzioni, sempre con un occhio particolare per gli alunni con disabilità. E anche una nota conclusiva sui contributi scolastici, che purtroppo molte scuole fanno passare per obbligatori, mentre invece sono del tutto volontari.
Incominciamo dalla scuola dell'obbligo questo riepilogo delle regole riguardanti le tasse scolastiche e le eventuali esenzioni, sempre con uno sguardo particolare - naturalmente - a ciò che riguarda gli alunni con disabilità. Scuola dell'obbligo. Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e ai primi tre anni della Secondaria di Secondo Grado), permane la gratuità per tutti. Pertanto non sono dovute tasse scolastiche da parte di alcun alunno (Decreto Legislativo 226/05, articolo 28, comma 1; Circolari Ministeriali 2/06, 13/07 e 9/11). Quarto e quinto anno delle Scuole Superiori. Per gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece (ex scuola superiore), gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche. L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (articolo 200, Testo Unico, Decreto Legislativo 297/94) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. 1. Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell’iscrizione a un dato corso di studi secondari di secondo grado, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L’importo è di 6,04 euro. 2. Tassa di frequenza: dev'essere corrisposta ogni anno. La tassa va pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido - da parte della nuova scuola - in caso di trasferimento di uno studente da un Istituto Statale a un altro. Costo 15,13 euro. 3. Tassa di esame: dev'essere corrisposta esclusivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro. 4. Tassa di diploma: dev'essere corrisposta in un'unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo 15,13 euro.
Esenzioni Lo stesso Testo Unico del Decreto Legislativo 279/94 prevede poi l'esonero dalle tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma. Già l'articolo 30 della Legge 118/71 stabiliva del resto che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa [...] è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche [...] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per [...] ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli». Il Testo Unico del 1994, dunque, all'articolo 200, comma 7, prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3). In caso contrario, la norma del Testo Unico del 1994 dovrebbe considerarsi viziata da illegittimità costituzionale per palese disparità di trattamento, in quanto creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilità certificata. Inoltre, essa risulterebbe in conflitto con: - l'articolo 30 della citata Legge 118/71; - la Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità; - la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/09.
I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di «famiglia in disagiata condizione economica» e avere quindi diritto all'esenzione dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilità, anche all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal Ministero. Per l'anno scolastico 2011]2012, essi sono pubblicati nella citata Circolare Ministeriale 9/11. Contributi scolastici. Quanto invece ai contributi scolastici, sempre più frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di natura volontaria. Pertanto, non c'è obbligo di pagamento, né, quindi, relativo esonero, ma solo la libertà per chiunque di pagarli o non pagarli. In tal senso va detto che molte scuole, purtroppo, fanno passare i contributi scolastici per obbligatori, pur essendo, come detto, volontari (e detraibili).
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
di Salvatore Nocera
Fonte: Superando.it
11/04/2011
Promemoria scuola 2010/11
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