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Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita con sede in via Acquaventina n°68 a Penne (PE) l'associazione denominata A.L.B. “ ABBATTIAMO LE BARRIERE” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di seguito detta associazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 460/1997.
ART. 2 FINALITA’
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, con divieto di svolgere altre attività che non siano quelle suddette e come appresso specificate e quelle ad esse direttamente connesse. La suddetta O.N.L.U.S. si costituisce allo scopo di perseguire il riconoscimento, la tutela e il corretto esercizio dei diritti delle persone diversamente abili ai sensi delle norme vigenti in questo Stato, e di essere anche un organo propositivo, per quanto possibile, per eventuali modifiche alle leggi del settore. Si propone altresì di porre in essere per i diversamente abili attività ludico ricreative, attività di solidarietà sociale, attività di organizzazione, promozione e supporto duraturo e continuativo nello sviluppo delle idee e nell’inserimento al lavoro attraverso consulenze gratuite, attività di reinserimento sociale, corsi per stimolare le potenzialità del diversamente abile (corsi di chitarra oppure corsi per l’autonomia personale del disabile equitazione e quant’altro),corsi a scopo informativo e di supporto per la famiglia del diversamente abile.
ART. 3 ATTIVITA’
L’associazione, in connessione con il perseguimento dello scopo, svolge altresì attività di informazione, formazione ed assistenza riguardanti i diversamente abili. L’associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i membri dell'Associazione,esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'associazione ha durata illimitata. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'attività dell'Associazione può essere svolta anche in collaborazione con altre organizzazioni, anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubblici o privati.
Art. 4 I soci
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei a loro perseguimento. Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno ed e valida per l’anno successivo . Ogni socio ha facoltà di recedere dall’associazione con comunicazione scritta inviata all’associazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Le quote non sono trasferibili. Le esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile è deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non posso riprendere le quote versate ne vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione . Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’esclusione del socio che non provveda al pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo o che non condivida o non mostri di condividere più gli scopi dell’associazione e la regolamentazione del presente statuto. Il rapporto associativo è retto dal criterio dell’effettività ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- contributo degli aderenti; - contributo dei privati; - contributo dello stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzai al sostegno di attività e o progetti; - contributi di organi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività istituzionali o da attività ad esse connesse.
Art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi della associazione:
• assemblea soci • consiglio direttivo • presidente
Art. 7 ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’ art. 4 ed è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è altresì convocata ogniqualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli associati. All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
- il bilancio dell’esercizio sociale; - tutti i regolamenti che l’associazione intende adottare. L’assemblea delibera inoltre in merito: - alla nomina del Consiglio Direttivo; - ad altri argomenti all’ordine de giorno.
L’assemblea può essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Un membro del direttivo può farsi rappresentare da un altro membro del direttivo sempre con delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque il numero degli intervenuti. La deliberazione di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri son rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta del Consigliere o del Vice Presidente. Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età associativa. Al direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare alcuni specifici poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce la quota associativa annua, delibera sull’ ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annua sull’esercizio della gestione.
Art. 9 IL PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari o postali. Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consigli di amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il presidente a sua volta può delegare altri membri del direttivo per suddette facoltà o mansioni.
Art. 10 ESRCIZI SOCIALI E BILANCIO
La redazione e l’approvazione del bilancio di esercizio è obbligatoria. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 11 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà, in ossequio a quanto previsto dal presente statuto, i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore o persona fisica realmente bisognosa accertata don la dovuta documentazione cui devolvere patrimonio residuo.
Art. 12 NORME APPLICABILI
Per tutto quanto qui non previsto, ed in quanto compatibili, si applicano le norme del Libro I°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
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